LEGGE REGIONALE N. 3 DEL
29-02-1988
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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Titolo III
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(Criteri per la formazione dei piani)
1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali
di ripartizione dei fondi per la costruzione e ammodernamento
di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di
controllo, di officine - depositi con le relative attrezzature e
sedi vengono approvati dalla Giunta regionale, su proposta
dell' Assessore ai Trasporti, sentita la competente commissione
consiliare, avuto riguardo dei seguenti elementi:
a) integrazione con progetti mirati dei piani nazionali e
regionali dei trasporti e con progetti speciali finanziati con
fondi nazionali o comunitari;
b) rete di servizi gestiti dall' azienda richiedente;
c) numero degli agenti in servizio nell' anno a cui si
riferisce il contributo;
d) numero degli autobus posseduti;
e) numeri dei chilometri percorsi in base ai disciplinari di
concessione.
2. La Regione può provvedere direttamente all' acquisto
di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico
quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti od
imprese.
3. La Giunta regionale, al fine di realizzare l' uniformità
dei rilevamenti di cui al comma cinque del precedente
articolo 7, è autorizzata ad acquistare direttamente un
sistema meccanizzato idoneo a registrare e documentare il
reale svolgimento del servizio di trasporto e a dotarsi di
conseguenti apparecchiature di conversione ed elaborazione
dei dati risultanti dalla registrazione degli strumenti installati
sugli autobus.
4. La Giunta ha facoltà di richiedere che le infrastrutture
e gli impianti di trasporto, realizzati con il contributo
regionale, presentino accorgimenti costruttivi tali da contribuire
alla eliminazione delle barriere architettoniche.
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